sentimenti uno strumento di potere.»
(Zygmunt Bauman)
- ELIMINATE LE COMPETENZE CONCORRENTI (*)
- MAGGIORE CHIAREZZA NELLA DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE DELLO STATO, RAFFORZATE IN ALCUNE MATERIE (COME LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, LA CONCORRENZA E LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE)
- COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI NELLE MATERIE NON RISERVATE IN VIA ESCLUSIVA ALLO STATO
- PER TUTELARE L’UNITÀ GIURIDICA O ECONOMICA DEL PAESE O L’INTERESSE NAZIONALE, SU PROPOSTA DEL GOVERNO, LA LEGGE PUO’ INTERVENIRE IN MATERIE NON ATTRIBUITE DALLA COSTITUZIONE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO
- FORME E CONDIZIONI DI AUTONOMIA ULTERIORI POSSONO ESSERE ATTRIBUITE ALLE REGIONI ORDINARIE E SPECIALI CON LEGGE BICAMERALE: NON È PIÙ RICHIESTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA PER L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE MA È STABILITA LA CONDIZIONE DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLE REGIONI INTERESSATE
- INTRODOTTI INDICATORI DI COSTI E FABBISOGNI STANDARD PER PROMUOVERE CONDIZIONI DI EFFICIENZA PER LE FUNZIONI PUBBLICHE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE REGIONI
- ESCLUSIONE DALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PER GLI AMMINISTRATORI REGIONALI E LOCALI IN CASO DI ACCERTATO STATO DI DISSESTO DEGLI ENTI TERRITORIALI
- LIMITE AGLI EMOLUMENTI DEI TITOLARI DEGLI ORGANI REGIONALI, NON SUPERIORI A QUELLI DEI SINDACI DEI CAPOLUOGHI DI REGIONE